Regolamento

Art. 4

In vigore dal 9 feb 1922
° Ogni Comune deve far visitare dall'Ufficiale sanitario o da un medico all'uopo delegato, tutte le scuole pubbliche e private, all'apertura dell'anno scolastico, e durante questo, almeno una volta al mese, e più spesso, quando se ne presenti il bisogno. La visita medica è estesa a tutte le persone frequentanti la scuola e deve accertare se fra queste vi siano persone affette da una delle malattie infettive e diffusive, indicate all' , adottando le misure sanitarie sancite dal presente Regolamento, a secondo la natura di esse. Le persone che presentassero segni sospetti di una di tali malattie, possono essere temporaneamente allontanate dalla scuola, fino ad accertamento della diagnosi. La visita medica dovrà tener conto speciale dei predisposti alla tubercolosi, per l'eventuale applicazione del secondo comma dell'. Nei Comuni che hanno ufficio d'igiene sarà delegato alla visita medica e alla vigilanza igienica delle scuole, un medico speciale competenza in igiene scolastica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-4

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