Regolamento
Art. 19
In vigore dal 9 feb 1922
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Quando in un Comune fosse rilevante il numero di scolari colpiti da una delle malattie, di cui all' , lettera c), o di quelli allontanati dalla scuola per tubercolosi di qualunque forma, il Sindaco deve riferirne al Prefetto ed al Provveditore agli studi.
L'Autorità scolastica provvede possibilmente ad istituire classi speciali per tali infermi, sia raggruppando diversamente gli alunni nelle scuole esistenti, sia formando classi e scuole nuove.
Dove il bisogno lo richieda, per i predisposti alla tubercolosi, si istituiranno scuole speciali sul tipo della scuola all' aperto, completate con i benefici di istituzioni parascolastiche (colonie profilattiche, marine, alpestri, attendate, diurne e analoghe opere integratrici).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-19