Regolamento
Art. 21
In vigore dal 9 feb 1922
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Le scuole pubbliche e private, ed ogni istituto di istruzione in genere, devono essere ripuliti a fondo, ed eventualmente disinfettati almeno una volta l'anno, sotto il controllo dell' Ufficiale sanitario comunale, ed ogni volta che sarà ordinato dall'autorità sanitaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-21