Regolamento
Art. 17
In vigore dal 9 feb 1922
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Gli infermi delle malattie diffusive, indicate all', lettera c), sono allontanati dalla scuola, fino a guarigione. Su conforme parere dell'Ufficiale sanitario comunale, è consentita la riammissione di tali inferiori avanti la guarigione, quando la malattia si riscontri in fase risolutiva non segregante e le parti ammalate siano convenientemente curate, in modo da garantire contro ogni possibilità di diffusione. L'Ufficiale sanitario, in ogni caso, nel rilasciare il detto parere, dovrà tener conto delle condizioni igieniche e dell'affollamento nella classe e nella scuola frequentata dagli infermi. Il parere potrà essere apposto sul certificato medico, indicante la diagnosi della malattia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-17