Regolamento
Art. 13
In vigore dal 9 feb 1922
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In caso di epidemia, o quando ve ne sia minaccia, l'Autorità scolastica, dietro ordinanza del Sindaco, dovrà segnalare, nel più breve tempo possibile, il nome e l'abitazione degli alunni assenti dalla scuola, all'Ufficiale sanitario, il quale avrà così modo di indagare prontamente sul loro stato di salute, ai fini della profilassi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-13