Regolamento
Art. 10
In vigore dal 9 feb 1922
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Quando vengano accertati in breve periodo di tempo ripetuti casi di una delle malattie infettive, indicate all' , lettera a) e b), fra le persone che frequentano una classe od una scuola, l'Autorità sanitaria locale deve rendere più intensa la vigilanza sanitaria sulla classe o sulla scuola, facendo eseguire, ove occorra, anche giornalmente, la visita medica di cui all'. Se, malgrado l'aumentata vigilanza sanitaria e dopo l'esecuzione delle misure conseguenti, continuano i casi della malattia, l'Autorità stessa può far chiudere temporaneamente la classe o la scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-10