Regolamento

Art. 5

In vigore dal 9 feb 1922
° Chi ha la direzione, a qualunque titolo, di una scuola pubblica o privata, deve prontamente allontanare le persone segnalate dall'Ufficiale sanitario, a termini del precedente . Deve vigilare altresì che l'allontanamento sia effettivamente mantenuto, fino a presentazione del certificato dell'Ufficiale sanitario, che dia parere favorevole per la riammissione e che siano eseguite le misure di profilassi prescritte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo