Regolamento
Art. 5
In vigore dal 9 feb 1922
°
Chi ha la direzione, a qualunque titolo, di una scuola pubblica o privata, deve prontamente allontanare le persone segnalate dall'Ufficiale sanitario, a termini del precedente . Deve vigilare altresì che l'allontanamento sia effettivamente mantenuto, fino a presentazione del certificato dell'Ufficiale sanitario, che dia parere favorevole per la riammissione e che siano eseguite le misure di profilassi prescritte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-5