Regolamento

Art. 2

In vigore dal 9 feb 1922
° Le persone affette da malattie infettive, di cui allo articolo precedente, lettera a) e b), debbono essere immediatamente allontanate dalle scuole e mantenute lontane, finché dura la possibilità del contagio. Saranno pure allontanate le persone che abbiano avuto convivenza o contatto con infermi di malattie infettive soggette a denuncia (. lettera a) quando la mancanza di isolamento dell'infermo e la natura della malattia facciano ritenere, a giudizio dell'Ufficiale sanitario, che queste persone possono costituire mezzo di diffusione del contagio. Gli infermi delle malattie indicate alla lettera c) possono essere ammessi a frequentare le scuole, subordinatamente alle condizioni, di cui ai successivi - 18.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-2

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