Regolamento
Art. 7
In vigore dal 9 feb 1922
°
Le persone allontanate dalla scuola ai termini dello , perché conviventi con infermi di malattie infettive, sono riammesse dopo trascorso un periodo di tempo corrispondente a quello della media durata di incubazione della malattia, quando l'isolamento dell'infermo e le misure di prevenzione adottate sono sufficienti ad impedire ogni diffusine della malattia stessa. In caso diverso, l'allontanamento deve protrarsi per lo stesso periodo di tempo, dopo la guarigione o il decesso dell'infermo, e la completa attuazione delle misure di disinfezione, ordinate dall'Autorità sanitaria. Per le persone conviventi con l'infermo, che mutano domicilio, e per quelle che hanno avuto rapporti con, esso, la durata di allontanamento sarà sempre corrispondente al periodo di incubazione della malattia, e comincerà a decorrere dal momento in cui i rapporti con l'infermo sono stabilmente cessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-7