Regolamento
Art. 3
In vigore dal 9 feb 1922
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Il medico, che denunzia una malattia infettiva a termini delle disposizioni sanitarie vigenti, deve indicare altresì se l'ammalato frequenti una scuola e quale, segnando tale notizia nel bollettino di denuncia di cui agli art. 130 e 131 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.
L'Ufficiale sanitario comunale, che abbia notizia di un caso di malattia infettiva soggetta a denunzia, deve sempre accertare se frequentino od abbiano frequentato la scuola, a qualunque titolo, sia l'infermo, sia le persone che per convivenza o contatto con esso, possono, a suo giudizio, costituire mezzo di diffusione della malattia. Egli segnalerà subito a chi dirige la scuola o, in mancanza, all'insegnante della classe, le persone che debbono esserne mantenute lontane, in applicazione del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-3