Regolamento

Art. 6

In vigore dal 9 feb 1922
° Ogni insegnante deve vigilare sullo stato di salute dei suoi scolari, e deve dare pronto avviso al dirigente la scuola se osserva in alcuno di essi segni sospetti di infezione o di malattie degli occhi, della pelle e del cuoio capelluto, oppure sei viene a conoscenza che alcuno di tali scolari conviva, od abbia avuto contatto, con infermi di malattie infettive soggette a denunzia. Il dirigente la scuola, o, in assenza di questo, l'Insegnante della classe, deve allontanare prontamente da questa gli scolari ed ogni altra persona, che si trovi nelle condizioni sopra dette, dandone avviso all'Ufficiale sanitario. Questi, dopo le necessarie constatazioni, se il sospetto del personale scolastico non risulta convalidato, rilascia certificato negativo, col parere favorevole per la riammissione in caso contrario, prescrive le misure da applicare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-6

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