Regolamento
Art. 9
In vigore dal 9 feb 1922
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Spetta all'Ufficiale sanitario di dare il parere favorevole e stabilire le misure sanitarie, per la riammissione alla scuola delle persone, di cui agli ed 8. Il parere anzidetto potrà essere apposto in calce ad un certificato del medico curante. In ogni caso, prima di rilasciare tale parere, l'Ufficiale sanitario deve accertarsi che furono eseguite le pratiche di profilassi necessarie ad escludere che la persona riammessa possa essere mezzo di diffusione della malattia nella scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-9