Regolamento
Art. 12
In vigore dal 9 feb 1922
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Quando una delle malattie infettive, di cui all', lettera a), assuma grave diffusione epidemica in un Comune, l'Autorità sanitaria del luogo dispone che sia intensificata la vigilanza sanitaria sulle scuole, e può proporre la chiusura di tutti gli istituti scolastici del Comune al Prefetto ed al Provveditore agli studi, che disporranno, secondo le proprie competenze, sentito il medico provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-12