Regolamento

Art. 12

In vigore dal 9 feb 1922
° Quando una delle malattie infettive, di cui all', lettera a), assuma grave diffusione epidemica in un Comune, l'Autorità sanitaria del luogo dispone che sia intensificata la vigilanza sanitaria sulle scuole, e può proporre la chiusura di tutti gli istituti scolastici del Comune al Prefetto ed al Provveditore agli studi, che disporranno, secondo le proprie competenze, sentito il medico provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo