Regolamento

Art. 15

In vigore dal 9 feb 1922
° L'Autorità sanitaria, quando vi sia pericolo di diffusione del vaiuolo, può ordinare la vaccinazione di tutte le persone frequentanti la scuola. Sono esentate quelle che hanno sofferto il vaiuolo, e, quelle che abbiano subito l'operazione, con esito positivo, nell' ultimo triennio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-15

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