Regolamento

Art. 1

In vigore dal 9 feb 1922
REGOLAMENTO per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole ° Tutte le persone che frequentano, a qualunque titolo, gli asili infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esse assimilate, ed in generale ogni istituto di istruzione, sia pubblico, sia privato, sono assoggettate alle prescrizioni del presente Regolamento, per impedire la trasmissione delle malattie infettive o diffusive negli istituti stessi. Sono malattie infettive o diffusive, agli effetti del presente Regolamento: a) le malattie soggette a denunzia da parte dei medici curanti a termini dell'art. 129 del Regolamento generale sanitario, approvato con R. D. 3 febbraio 1901, n. 45 e di ogni altra disposizione emanata in applicazione dell'art. 123 del lesto Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 1 agosto 1907, n. 636; b) la varicella, l'eresipela, gli orecchioni, la tosse convulsiva, l'influenza; c) la tubercolosi cutanea ulcerosa, quella ossea e glandulare con seni fistolosi aperti all'esterno, il tracoma, la congiuntivite blenorragica, il catarro congiuntivale acuto ed il catarro congiuntivale subacuto o congiuntivite angolare, ogni congiuntivite contagiosa; le tigne, la scabbia; gli stati impetiginoidi della cute, la pediculosi, le forme contagiose della sifilide; d) ogni altra malattia diffusiva che l'Autorità sanitaria, con apposita ordinanza, sottoponga alle misure prescritte per uno dei gruppi precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-1

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