Regolamento

Art. 24

In vigore dal 9 feb 1922
° Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite a termini dell'art. 129 Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R. Decreto 1 agosto 1907, n. 636, salvo le maggiori pene, previste dal Codice Penale. Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re Il Ministro della Pubblica Istruzione CORBINO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-24

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