Regolamento
Art. 24
24 / 24In vigore dal 9 feb 1922
°
Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite a termini dell'art. 129 Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.
Decreto 1 agosto 1907, n. 636, salvo le maggiori pene, previste dal Codice Penale.
Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro della Pubblica Istruzione
CORBINO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1981#art-r-24