Regolamento›Capo V
Art. 40
In vigore dal 11 mag 1921
In caso che concorrano nel fatto circostanze, che ne attenuino l'entità e l'importanza, la dispensa dal servizio può essere sostituita con la sospensione dallo stipendio e dal servizio per la durata da due a sei mesi e la destituzione può essere sostituita dalla dispensa dal servizio.
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