RegolamentoCapo V

Art. 41

In vigore dal 11 mag 1921
Eccetto il caso in cui la punizione sia effetto di condanne penali non può farsi luogo ad applicazione di veruna pena disciplinare se prima non sia stato inviato il colpevole ad esporre le proprie giustificazioni per iscritto o oralmente. Contro le punizioni inflitte dagli ingegneri capi degli Uffici tecnici di finanza, dall'amministrazione generale dei Canali Cavour e dagli intendenti di finanza è ammesso gravame al Ministero delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-41

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