Regolamento›Capo V
Art. 45
In vigore dal 11 mag 1921
Per condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale o alla sorveglianza speciale della autorità di pubblica sicurezza, l'agente rimane sospeso dallo stipendio, finché non abbia scontata la pena.
Può dal Ministero essere assegnato alla famiglia del condannato un assegno alimentare non superiore ad un terzo.
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