Regolamento›Capo V
Art. 36
In vigore dal 11 mag 1921
Compete agli intendenti di finanza o all'amministratore generale dei canali Cavour il giudizio sui seguenti fatti:
1° recidiva nelle mancanze di cui all';
2° insubordinazione verso l'ingegnere capo o il dirigente l'ufficio esterno dei canali Cavour;
3° ubriachezza in tempo di servizio ordinario e di sorveglianza dei lavori;
4° arbitraria assenza dalla residenza per oltre cinque giorni;
5° accettazione di mance, doni o altri benefici per cause di servizio, senza danno dell'Amministrazione;
6° inadempimento colposo di qualsiasi dovere di servizio con danno effettivo del servizio.
Per tali mancanze gli intendenti di finanza o l'amministratore generale dei Canali Cavour applicheranno la sospensione dello stipendio fino a 15 giorni.
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