RegolamentoCapo V

Art. 36

In vigore dal 11 mag 1921
Compete agli intendenti di finanza o all'amministratore generale dei canali Cavour il giudizio sui seguenti fatti: 1° recidiva nelle mancanze di cui all'; 2° insubordinazione verso l'ingegnere capo o il dirigente l'ufficio esterno dei canali Cavour; 3° ubriachezza in tempo di servizio ordinario e di sorveglianza dei lavori; 4° arbitraria assenza dalla residenza per oltre cinque giorni; 5° accettazione di mance, doni o altri benefici per cause di servizio, senza danno dell'Amministrazione; 6° inadempimento colposo di qualsiasi dovere di servizio con danno effettivo del servizio. Per tali mancanze gli intendenti di finanza o l'amministratore generale dei Canali Cavour applicheranno la sospensione dello stipendio fino a 15 giorni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-36

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