RegolamentoCapo V

Art. 32

In vigore dal 11 mag 1921
le pene applicabili al personale di custodia dei canali sono: 1° la censura; 2° la sospensione dallo stipendio; 3° la sospensione dallo stipendio e dal servizio; 4° la dispensa dal servizio; 5° la destituzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-32

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