Regolamento›Capo V
Art. 32
In vigore dal 11 mag 1921
le pene applicabili al personale di custodia dei canali sono:
1° la censura;
2° la sospensione dallo stipendio;
3° la sospensione dallo stipendio e dal servizio;
4° la dispensa dal servizio;
5° la destituzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-32