Regolamento›Capo IV
Art. 29
In vigore dal 11 mag 1921
Agli agenti che abbiano prestato, in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o avventizio, in virtù di un provvedimento reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio, uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario e avventizio.
Non si computano le frazioni di tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-29