Regolamento›Capo IV
Art. 25
In vigore dal 11 mag 1921
È adottato il sistema dei ruoli aperti, e ciascun agente consegue un aumento periodico di stipendio, per anzianità nel grado secondo le norme degli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-25