Regolamento›Capo III
Art. 24
In vigore dal 11 mag 1921
Gli agenti di custodia, quando debbano recarsi in servizio fuori della propria zona di giurisdizione, hanno diritto all'indennità di missione di L. 6 al giorno e di percorrenza di L. 0,50 a km. su via ordinaria e al biglietto di 2ª classe, aumentato di due decimi, sul trasporto in ferrovia o altri mezzi a trazione meccanica, se assistenti idraulici, a quella di L. 5 e di L.0,30 a km. e al biglietto di 3ª classe aumentato di due decimi, se custodi.
Quando, per ragioni di urgenza, l'agente sia obbligato a prestare servizio notturno, ha diritto all'indennità di L. 4 se assistente idraulico, di L. 3 se custode.
L'indennità di notturna non è cumulabile con l'indennità di missione.
Quando la missione si esplichi nella stessa giornata l'indennità relativa è ridotta a due terzi.
Storico versioni
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