RegolamentoCapo III

Art. 22

In vigore dal 11 mag 1921
È obbligo assoluto degli agenti di custodia di tenere la loro residenza nel luogo nel quale sono assegnati e di non allontanarsene per qualsiasi causa, senza il consenso dell'Ufficio tecnico da cui dipendono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-22

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