Regolamento›Capo III
Art. 18
In vigore dal 11 mag 1921
I custodi hanno per compito, in particolare, la vigilanza immediata su di un canale, un gruppo di canali o un tronco di canale, secondo l'assegnazione da farsi dall'ufficio tecnico competente. Essi debbono percorrere l'intiero tronco affidato loro, ordinariamente, ogni due giorni, e straordinariamente, secondo le disposizioni e gli ordini dei superiori.
I custodi rispondono del regolare funzionamento dei congegni paratoie, cataratte, bocche d'irrigazione, ecc., al cui maneggio sono preposti; dei lavori di piccola manutenzione per la sollecita riparazione dei guasti; della regolare distribuzione delle acque agli utenti, secondo gli ordini di servizio ricevuti dall'assistente idraulico, da cui dipendono.
In caso di abusi scoperti, stendono senz'altro il verbale di contravvenzione, o provvedono per la denuncia dei fatti abusivi da reprimere in via civile, riferendone contemporaneamente all'assistente idraulico o a chi ne fa le veci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-18