RegolamentoCapo III

Art. 17

In vigore dal 11 mag 1921
Tutto indistintamente il personale di custodia è assegnato, giusta la tabella di riparto, allegato B, alla immediata dipendenza degli Uffici tecnici di finanza e dell'Ufficio centrale dei canali Cavour, che ne dispongono, secondo le varie esigenze, per la vigilanza sullo stato di consistenza e di conservazione dei canali ed accessori, le perlustrazioni necessarie a mantenere il contatto fra gli agenti limitrofi, la distribuzione delle acque fra i tronchi principali e secondari, la manovra della paratoie, cateratte, chiuse ed altri ordigni regolatori, la ripartizione esatta della competenza d'acqua ai singoli utenti, a denuncia e la repressione degli abusi con le speciali norme vigenti per ogni canale, l'assistenza alle esecuzioni di opere di ordinaria manutenzione, le prime riparazioni ai guasti improvvisi, ed in genere per tutti i servizi essenzialmente materiali attinenti alla gestione attiva e passiva dei canali stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-17

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