Regolamento›Capo III
Art. 20
In vigore dal 11 mag 1921
La provvista degli attrezzi necessari alla esecuzione del servizio di custodia è fatta, a seconda delle occorrenze, per cura e sotto la responsabilità degli uffici tecnici; tutto il personale di custodia è però tenuto individualmente a rendere stretto conto di quanto abbia ricevuto in consegna per questo titolo.
Con lo stesso criterio gli agenti che ne facciano domanda, saranno provvisti di rivoltella a spese dell'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-20