Regolamento›Capo III
Art. 23
In vigore dal 23 ago 1974
Agli assistenti e custodi demaniali, purchè in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, è concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze.
In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti, a decorrere dal 1 gennaio 1973, una indennità mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di L. 4.000 se celibi o vedovi senza prole.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-23