Regolamento›Capo IV
Art. 27
In vigore dal 11 mag 1921
Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti agli agenti che abbiano dimostrata idoneità, diligenza e buona condotta.
Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito e anche di due per merito eccezionale.
L'anticipazione di un anno non può essere concessa a più di un decimo degli agenti di ciascun grado e della medesima anzianità e quella di due anni a più di un ventesimo.
Il giudizio sulla concessione degli aumenti di stipendio e sulle anticipazioni sarà dato dalla commissione di cui all'.
L'agente che non abbia ottenuto giudizio favorevole può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-27