Regolamento›Capo IV
Art. 28
In vigore dal 11 mag 1921
Quando l'agente rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi, complessivamente, in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o le frazioni di essi che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare o a motivi di servizio o altro ufficio pubblico.
Il periodo di assenza per malattia, eccedente i due mesi, si calcola per metà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-28