RegolamentoCapo V

Art. 33

In vigore dal 11 mag 1921
La cognizione dei fatti e l'applicazione delle pene entro i limiti delle misure stabilite competono: 1° agli ingegneri capi degli uffici tecnici di finanza; 2° agli intendenti di finanza o all'amministratore generale dei canali Cavour; 3° al ministero delle finanze (Direzione generale del demanio).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-33

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