Regolamento›Capo V
Art. 38
In vigore dal 11 mag 1921
Il Ministero può decretare la dispensa dal servizio per le seguenti cause;
1° recidiva nei fatti sul quali fu dal ministero inflitta la sospensione dallo stipendio o dal servizio;
2° arbitraria assenza di oltre un mese;
3° persistenza dopo regolare diffida ad esercitare atti di commercio e ad assumere incarichi estranei al servizio;
4° grave abuso di autorità;
5° grave abuso di fiducia;
6° inosservanza del segreto di ufficio, che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati;
7° mancanza contro l'onore e qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.
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