RegolamentoCapo V

Art. 38

In vigore dal 11 mag 1921
Il Ministero può decretare la dispensa dal servizio per le seguenti cause; 1° recidiva nei fatti sul quali fu dal ministero inflitta la sospensione dallo stipendio o dal servizio; 2° arbitraria assenza di oltre un mese; 3° persistenza dopo regolare diffida ad esercitare atti di commercio e ad assumere incarichi estranei al servizio; 4° grave abuso di autorità; 5° grave abuso di fiducia; 6° inosservanza del segreto di ufficio, che possa portare pregiudizio allo Stato o a privati; 7° mancanza contro l'onore e qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-38

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