Regolamento›Capo V
Art. 39
In vigore dal 11 mag 1921
Il Ministero decreta la destituzione:
1° per inadempimento doloso dei doveri di servizio, se anche non vi sia condanna giudiziaria;
2° per condanna, passata in giudicato, ad oltre un anno di carcere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-39