RegolamentoCapo V

Art. 44

In vigore dal 11 mag 1921
Qualora l'agente venga prosciolto dalla imputazione o assolto dall'accusa, la sospensione si tiene come non avvenuta. Il Ministero può tuttavia, per punizione disciplinare, privare l'agente di tutto o parte dello stipendio non percetto durante la sospensione.
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