Regolamento›Capo V
Art. 44
44 / 51In vigore dal 11 mag 1921
Qualora l'agente venga prosciolto dalla imputazione o assolto dall'accusa, la sospensione si tiene come non avvenuta.
Il Ministero può tuttavia, per punizione disciplinare, privare l'agente di tutto o parte dello stipendio non percetto durante la sospensione.
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