RegolamentoCapo V

Art. 43

In vigore dal 11 mag 1921
Durante il procedimento penale non si fa luogo nè a promozione dell'agente, sebbene fosse stato già riconosciuto promovibile, nè a giudizione sulla sua promovibilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-43

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