Regolamento›Capo V
Art. 42
In vigore dal 11 mag 1921
Qualunque agente imputato di delitto può essere sospeso dallo stipendio e dalle funzioni.
Viene sempre sospeso se perseguito da mandato di cattura.
Il Ministero ha facoltà di accordare all'agente stesso od alla sua famiglia un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio.
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