Regolamento›Capo V
Art. 37
In vigore dal 11 mag 1921
Il ministero punisce gli agenti:
1° con la sospensione dello stipendio e dal servizio fino ad un mese per insubordinazione verso l'intendente di finanza e l'amministratore generale dei Canali Cavour;
2° con la sospensione dallo stipendio e dal servizio fino a due mesi:
a) per recidiva nel fatto di cui al precedente n. 1;
b) per recidiva nei fatti di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-37