RegolamentoCapo V

Art. 37

In vigore dal 11 mag 1921
Il ministero punisce gli agenti: 1° con la sospensione dello stipendio e dal servizio fino ad un mese per insubordinazione verso l'intendente di finanza e l'amministratore generale dei Canali Cavour; 2° con la sospensione dallo stipendio e dal servizio fino a due mesi: a) per recidiva nel fatto di cui al precedente n. 1; b) per recidiva nei fatti di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo