Regolamento›Capo V
Art. 35
In vigore dal 11 mag 1921
Compete agli ingegneri capi degli uffici tecnici di finanza o all'amministratore generale dei Canali Cavour il giudizio sulle seguenti mancanze:
1° irregolarità di condotta privata;
2° trasmissione di domande o sollecitazioni senza osservare la via gerarchica;
3° mancanza di diligenza ed operosità nel disimpegno delle mansioni di servizio;
4° arbitraria assenza dalla residenza per non oltre cinque giorni;
5° mancanza di vigilanza sul personale dipendente;
6° insubordinazione verso superiori di grado inferiore all'ingegnere capo;
7° trasgressione agli ordini dei superiori;
8° inadempimento di qualsiasi dovere di servizio, senza danno del servizio stesso.
Per tali mancanze l'amministratore generale dei canali Cavour o gli ingegneri capi applicheranno, secondo l'entità o l'importanza del fatto, la censura o la sospensione dallo stipendio fino a cinque giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-35