RegolamentoCapo V

Art. 35

In vigore dal 11 mag 1921
Compete agli ingegneri capi degli uffici tecnici di finanza o all'amministratore generale dei Canali Cavour il giudizio sulle seguenti mancanze: 1° irregolarità di condotta privata; 2° trasmissione di domande o sollecitazioni senza osservare la via gerarchica; 3° mancanza di diligenza ed operosità nel disimpegno delle mansioni di servizio; 4° arbitraria assenza dalla residenza per non oltre cinque giorni; 5° mancanza di vigilanza sul personale dipendente; 6° insubordinazione verso superiori di grado inferiore all'ingegnere capo; 7° trasgressione agli ordini dei superiori; 8° inadempimento di qualsiasi dovere di servizio, senza danno del servizio stesso. Per tali mancanze l'amministratore generale dei canali Cavour o gli ingegneri capi applicheranno, secondo l'entità o l'importanza del fatto, la censura o la sospensione dallo stipendio fino a cinque giorni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-35

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