RegolamentoCapo IV

Art. 30

In vigore dal 11 mag 1921
Il custode che, alla data della promozione al grado di assistente idraulico, abbia uno stipendio maggiore di quello minimo assegnato al nuovo grado, mantiene lo stipendio di cui è provvisto. La differenza è assorbita dai successivi aumenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-30

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