Art. 28
RegolamentoCapo IV

Art. 28

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In vigore dal 11 mag 1921
Quando l'agente rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi, complessivamente, in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o le frazioni di essi che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare o a motivi di servizio o altro ufficio pubblico. Il periodo di assenza per malattia, eccedente i due mesi, si calcola per metà.
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