RegolamentoCapo III

Art. 15

In vigore dal 11 mag 1921
Tutti gli appartenenti al personale di ruolo per la custodia dei Canali patrimoniali dello Stato hanno qualità di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza giusta gli articoli 162 e 175 del codice di procedura penale e l' della legge (testo unico) 21 agosto 1901, n. 409, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Le Intendenze e l'Amministrazione dei canali Cavour, secondo i casi, debbono comunicare in copia alle prefetture e alle procure Regie le disposizioni ministeriali che portano l'ammissione di nuovo personale e promuovere dalle Regie procure che i nuovi nominati prestino il giuramento innanzi al pretore, ai sensi dell' del testo unico predetto.
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