RegolamentoCapo II

Art. 10

In vigore dal 11 mag 1921
La graduatoria di merito dei candidati è fatta dalla commissione e trasmessa immediatamente al ministero delle finanze (Direzione generale del demanio). Il Ministero delle finanze, avuta la relazione della commissione esaminatrice, approva la graduatoria e procede alle nomine secondo la graduatoria stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-10

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