RegolamentoCapo II

Art. 8

In vigore dal 11 mag 1921
Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni in ciascuno dei quali i candidati svolgono i temi, loro proposti, in otto ore. Nel primo giorno svolgeranno i tre temi sulle materie indicate nelle lettere a), b), c) dell'. Nel secondo giorno svolgeranno i due temi sulle materie indicate nelle lettere d) ed e). Nel terzo giorno svolgeranno il tema di cui alla lettera f) con facoltà di dare prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-8

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