RegolamentoCapo II

Art. 3

In vigore dal 11 mag 1921
Le prove d'esame avranno luogo o presso gli uffici tecnici di finanza, che hanno gestione di canali, o presso l'amministrazione dei canali Cavour, secondo la designazione che sarà fatta volta per volta, dal Ministero delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo