Regolamento›Capo II
Art. 3
In vigore dal 11 mag 1921
Le prove d'esame avranno luogo o presso gli uffici tecnici di finanza, che hanno gestione di canali, o presso l'amministrazione dei canali Cavour, secondo la designazione che sarà fatta volta per volta, dal Ministero delle finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-3