Regolamento›Capo II
Art. 7
In vigore dal 11 mag 1921
Per ciascun concorso la commissione esaminatrice è nominata dal Ministero delle finanze ed è composta da un direttore capo divisione del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio), presidente, e dall'amministratore generale dei canali Cavour e dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza designato a sede di esame, da due ingegneri dell'Ufficio tecnico e da un segretario amministrativo del Ministero delle finanze (direzione generale del demanio) che compie pure le funzioni di segretario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-7