Regolamento›Capo II
Art. 11
In vigore dal 11 mag 1921
Entro il primo anno dalla nomina, e col semplice preavviso di un mese, il Ministero ha piena e assoluta facoltà di licenziare quei nuovi agenti che, nel disimpegno del loro servizio, dimostrino incapacità o insufficienza fisica o mentale o abbiano dato motivo a ritenerli di moralità non buona. Nessun compenso speciale sarà dovuto, in questo caso, all'agente licenziato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-11