Art. 24
RegolamentoCapo III

Art. 24

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In vigore dal 11 mag 1921
Gli agenti di custodia, quando debbano recarsi in servizio fuori della propria zona di giurisdizione, hanno diritto all'indennità di missione di L. 6 al giorno e di percorrenza di L. 0,50 a km. su via ordinaria e al biglietto di 2ª classe, aumentato di due decimi, sul trasporto in ferrovia o altri mezzi a trazione meccanica, se assistenti idraulici, a quella di L. 5 e di L.0,30 a km. e al biglietto di 3ª classe aumentato di due decimi, se custodi. Quando, per ragioni di urgenza, l'agente sia obbligato a prestare servizio notturno, ha diritto all'indennità di L. 4 se assistente idraulico, di L. 3 se custode. L'indennità di notturna non è cumulabile con l'indennità di missione. Quando la missione si esplichi nella stessa giornata l'indennità relativa è ridotta a due terzi.
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